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Delitti contro la persona

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Delitti contro la Persona

Il Titolo XII del Codice penale italiano contiene la disciplina dei delitti contro la persona fisica, riconosciuta come soggetto passivo del reato.

Questa categoria di delitti riunisce le ipotesi delittuose considerate più gravi da un punto di vista etico e materiale, in quanto lesive dei beni essenziali dell’individuo: primo fra tutti la vita, ma anche l’incolumità fisica di un soggetto, il suo onore e la sua libertà personale.


1. Individuazione dei delitti contro la persona

La classificazione operata dal legislatore si basa, appunto, sul bene oggetto di tutela e distingue:

  • delitti contro la vita e l’incolumità individuale, che comprendono l’omicidio e le lesioni personali;
  • delitti contro l’onore, che riguardano la tutela del decoro, della dignità e della reputazione;
  • delitti contro la libertà individuale, intesa come libertà personale e morale e ricomprendono anche i reati contro l’inviolabilità del domicilio e dei segreti.

Le disposizioni contenute nel Titolo XII del nostro Codice penale sono state aumentate nel corso degli anni con l’inserimento di nuove figure di delitti contro la persona come, ad esempio, la relativamente recente introduzione del reato di omicidio stradale (L.41/2016).

Vediamo quindi, nello specifico, quali sono le fattispecie che il nostro Codice individua come delitti contro la persona e le varie loro tipologie.


2. I delitti contro la vita e l’incolumità individuale (artt. 575-593 c.p.)

Le principali figure criminose dei reati contro la persona comprendono quelle che privano la vittima di un bene primario, come la vita e l’incolumità individuale, intesa come integrità fisica e psichica.

2.1 Omicidio

L’art. 575 c.p. disciplina il comportamento che abbia avuto come conseguenza la morte di un individuo, sanzionando tale reato con la reclusione, la cui durata varia a seconda delle circostanze che caratterizzano il singolo episodio delittuoso.
Il nostro Codice penale distingue tre tipologie di omicidio, quello doloso, colposo o preterintenzionale.

  • L’omicidio doloso, considerato "il delitto naturale per eccellenza", presenta l’elemento determinante della volontarietà di uccidere da parte dell’omicida ed è punito con la reclusione non inferiore a ventuno anni.
    Trattandosi di un reato a forma libera, l’omicidio con dolo può essere commesso attraverso comportamenti e modalità differenti. Viene ricompresa in quest’ambito, infatti, anche la fattispecie di omicidio per omissione che si realizza quando l’agente, pur avendo un obbligo giuridico di impedire l’evento, non compie alcuna azione diretta in tal senso.
    Esiste poi una particolare categoria di omicidio doloso "indiretto" che si individua nel comportamento di un soggetto che causi intenzionalmente la morte, ponendo in essere una condotta le cui conseguenze sono considerate dalla legge come reato (ad esempio, il contagio di malattie letali).
  • L’omicidio colposo è commesso dall’autore senza dolo ma con colpa, ovvero a causa di un comportamento che, suo malgrado, ha provocato la morte della vittima. Il comportamento colposo può derivare da negligenza o imprudenza ed è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
    La sanzione comminata può subire un aumento se il reato è stato commesso in presenza di circostanze che aggravano la responsabilità dell’omicida nel causare l’evento, come l’aver agito sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o in stato di ebrezza alcolica.
    Allo stesso modo, incide sulla severità della pena comminata il numero di persone coinvolte nel delitto o la variabile dell’esercizio abusivo, al momento del reato, di una professione sanitaria o per la quale sia prevista una speciale abilitazione statale.
  • L’omicidio preterintenzionale è caratterizzato da una divergenza tra l’intenzione dell’autore del reato e la realizzazione involontaria di un evento più grave, ovvero la morte del soggetto passivo. Nella fattispecie preterintenzionale, l’omicida non aveva l’intenzione di uccidere ma di causare un danno fisico e, tuttavia, il suo comportamento ha causato la morte della persona.
    Data la caratteristica dell’esito delittuoso, che va "oltre l’intenzione" di chi lo pone in essere, nell’omicidio preterintenzionale il nesso di causalità tra la condotta violenta e l’evento letale deve essere accertato con particolare attenzione e, qualora risulti con certezza, il delitto è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.

Nell’ambito della disciplina prevista per il delitto di omicidio, il nostro Codice prevede anche la figura del tentativo di omicidio, nonché circostanze aggravanti speciali che possono accompagnarsi al comportamento delittuoso principale: tra queste, il concorso di persone nel commettere il reato, oppure la circostanza che il reato sia stato commesso contro un ascendente o un discendente, che vi sia stata premeditazione da parte dell’autore del delitto, o latitanza al fine di sottrarsi all’arresto.

2.2 Percosse

Nell’art. 581 c.p. viene disciplinata un’altra figura delittuosa contro la persona, quella che punisce chiunque ponga in essere un’aggressione fisica rivolta verso un altro individuo.
Questo reato è perseguibile a querela della persona offesa ed è punibile con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 309 euro.
Un’eccezione a queste disposizioni è costituita dalla circostanza che il comportamento violento da cui derivano le percosse sia l’elemento costitutivo o la circostanza aggravante di un altro reato. In questo caso si applicheranno le norme previste per il reato di riferimento e le percosse verranno valutate come un’aggravante del comportamento principale.

2.3 Lesione personale

L’art. 582 c.p. punisce il delitto di lesione personale, qualora venga riscontrato un comportamento che abbia cagionato ad altri un’alterazione di origine traumatica dalla quale sia derivata una malattia fisica o mentale. La legge punisce il reato di lesione personale con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se la lesione non ha prodotto conseguenze gravi e durature sulla vittima del comportamento violento, il delitto è perseguibile a querela della persona offesa.
Questa figura di reato si è trovata spesso ad essere connessa con quella dell’omicidio preterintenzionale, nell’ipotesi pratica in cui le percosse abbiano cagionato la morte del soggetto sottoposto alla violenza fisica. In questo caso la sanzione è aumentata e prevede la reclusione da dieci a diciotto anni.

2.4 Rissa

Nell’art 588 c.p., infine, si prevede la sanzione nei confronti di chi abbia partecipato ad una rissa, punendo tale comportamento delittuoso con una multa fino a 309 euro.
Se, però, nella rissa qualcuno rimane ucciso o riporta lesioni personali, la pena prevista per il solo fatto di aver preso parte alla rissa è la reclusione; a seconda della gravità e dell’incidenza del comportamento individuale, la pena detentiva viene comminata nella misura che va da tre mesi a cinque anni.


3. I delitti contro l’onore (artt. 594-599 c.p.)

Il Capo II del Titolo XII del Codice penale contiene la disciplina relativa ai reati contro l’onore e la reputazione della persona, ovvero contro tutte le condizioni inerenti alla sfera soggettiva, che caratterizzano il valore sociale di un individuo.
I due reati contro l’onore previsti dal legislatore sono l’ingiuria (art. 594 c.p., oggi depenalizzato) e la diffamazione (art 595 c.p.): la sostanziale differenza tra le due fattispecie consiste nella circostanza che l’offesa sia arrecata o meno in presenza della vittima; per entrambe le ipotesi di reato il presupposto è che la dichiarazione offensiva venga divulgata, in forma orale o scritta, in modo da risultare conosciuta a più persone. La pena prevista per il reato di diffamazione è la reclusione fino a un anno oppure una multa fino a 1032 euro.

Il concetto di reputazione a cui fa riferimento la norma, va identificato in maniera oggettiva nella dignità della persona in relazione al gruppo sociale a cui appartiene e al momento storico in cui avviene il fatto delittuoso. L’onore, invece, è un concetto maggiormente riferibile alle doti morali della persona, quindi comprende tutte le qualità, personali e professionali, che concorrono a definire il valore di un individuo nell’ambito sociale in cui vive e opera.

Una disciplina specifica è prevista dall’art. 596/bis per il caso di diffamazione a mezzo stampa, che costituisce una forma aggravata del reato di diffamazione e viene punita più severamente dal nostro Codice penale: la pena prevista dal nostro legislatore in questa ipotesi è, infatti, la reclusione da sei mesi a tre anni o una multa non inferiore a 516 euro.


4. I delitti contro la libertà individuale (artt. 600-623 bis c.p.)

All’interno del Capo III del Titolo II del Codice penale è contenuta la disciplina dei reati che, genericamente, si definiscono come lesivi della libertà individuale.
Oggetto della tutela giuridica è il bene della libertà come diritto fondamentale garantito dalla Costituzione; nello specifico, l’ambito disciplinato dalle norme del Capo III comprende tutte le azioni lesive della libertà personale in senso stretto, della libertà morale di un soggetto, della sua libertà di azione e dell’inviolabilità del suo domicilio e dei suoi segreti.

Sempre in questo contesto normativo vengono tutelati anche i diritti individuali relativi alla libertà sessuale e considerati delittuosi gli atti di violenza o persecutori, nonché lo sfruttamento della prostituzione minorile e la pornografia minorile.
Il legislatore si è occupato anche di definire, con una normativa apposita, i comportamenti nei quali sia possibile ravvisare le ipotesi di reato di riduzione in schiavitù o di tratta di persone, di sfruttamento del lavoro minorile, nonché il delitto di traffico di organi.