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Sezioni Unite – informazione provvisoria n. 18/2016: La mancata comparizione in udienza del querelante costituisce remissione tacita di querela.
5 Settembre, 2016
Sezioni Unite – informazione provvisoria n. 18/2016: La mancata comparizione in udienza del querelante costituisce remissione tacita di querela.
Il valore da attribuire alla mancata comparizione all’udienza dibattimentale del querelante è da tempo oggetto di un acceso dibattito giurisprudenziale.
Per lungo tempo la Suprema Corte ha infatti sostenuto - con riferimento sia ai reati di competenza del Giudice di Pace che del Tribunale - che la mancata comparizione in udienza del querelante non potesse essere considerata come un comportamento concludente idoneo a manifestare l’univocità necessaria per una remissione di querela (ex multis Sez. Un. n. 46088/2008).
Recentemente, tuttavia, la Suprema Corte (Cass. Sez. V. n. 8638/2016) ha fatto intravedere un cambio di rotta sposando l’orientamento di quella parte della dottrina che vede tale comportamento alla stregua di una remissione tacita di querela ex art. 152 c.p., in quanto costituente una implicita manifestazione di disinteresse riguardo al processo ed ai suoi esiti.
Con l’informazione provvisoria n.18 del 23 giugno 2016, le Sezioni Unite, rispondendo ad una questione riguardante il caso di un querelante non presentatosi in udienza nonostante il precedente esplicito avvertimento del giudice - che l’eventuale sua assenza sarebbe stata interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela - hanno dichiarato che tale comportamento costituisce una prova del totale disinteresse del querelante alla celebrazione del processo e dunque deve essere considerato come una remissione tacita di querela, così eliminando qualsiasi dubbio sul punto.
I riferimenti normativi evidenziati a riguardo sono gli artt. 152 c.p.; 90bis, 340, 555, c.p.p.; e per lo specifico caso del Giudice di Pace l’ art. 29 D.lgs n. 274 del 2000.
Avv. Gabriele Andrea BaiocchiTorna indietro